IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della
legge 23 agosto 2004, n. 243;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
  Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
7 febbraio 2003, n. 57;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

 Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita'
  1.   Ferme   restando   le   vigenti  disposizioni  in  materia  di
ricongiunzione  dei  periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu'
forme  di  assicurazione  obbligatoria  per  invalidita', vecchiaia e
superstiti,  alle  forme  sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima,  nonche'  alle  forme  pensionistiche  obbligatorie gestite
dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio  1996,  n.  103,  che non siano gia' titolari di trattamento
pensionistico  autonomo  presso  una delle predette gestioni, e' data
facolta'  di  cumulare,  i  periodi  assicurativi non coincidenti, di
durata  non  inferiore  a  sei  anni,  al  fine  del conseguimento di
un'unica  pensione.  Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al
periodo  precedente  sono altresi' ricomprese la gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il
Fondo  di  previdenza  del  clero  e  dei  ministri  di  culto  delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
  2.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata a
condizione che:
    a)  il  soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno  di  eta'  e  possa far valere un'anzianita' contributiva almeno
pari  a  venti  anni  ovvero, indipendentemente dall'eta' anagrafica,
abbia  accumulato un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta
anni;
    b)  sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta'
ed  anzianita'  contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia.
  3.  La  totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e
per  intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di
restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto legislativo,
preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costistuzione e' il
          seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              - Il   testo   dell'art.   87,   quinto   comma,  della
          Costituzione  conferisce,  tra l'altro, al Presidente della
          Repubblica  il  potere  di promulgare le leggi ed emanare i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 2,
          lettera  o),  della  legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in
          materia  pensionistica  e  deleghe  al  Governo nel settore
          della  previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
          complementare  e  all'occupazione stabile e per il riordino
          degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e' il
          seguente:
              "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi contenenti norme
          intese a:
                (omissis);
                d) rivedere  il  principio  della  totalizzazione dei
          periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle
          ipotesi  in  cui  si  raggiungano i requisiti minimi per il
          diritto  alla  pensione  in  uno  dei fondi presso cui sono
          accreditati i contributi.
              2.  lI  Governo,  nell'esercizio della delega di cui al
          comma  1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
          speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          previste  dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
          dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                (omissis);
                o) ridefinire    la    disciplina   in   materia   di
          totalizzazione   dei   periodi  assicurativi,  al  fine  di
          ampliare  progressivamente  le  possibilita'  di  sommare i
          periodi  assicurativi  previste dalla legislazione vigente,
          con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
          sia  al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
          anno  di  eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente
          maturato  almeno  quaranta anni di anzianita' contributiva,
          indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
          presso   ogni   cassa,   gestione  o  fondo  previdenziale,
          interessati  dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque
          anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
          i  contributi  sara'  tenuto  pro  quota  al  pagamento del
          trattamento  pensionistico,  secondo  le  proprie regole di
          calcolo.  Tale  facolta'  e'  estesa anche ai superstiti di
          assicurato,   ancorche'   deceduto   prima  del  compimento
          dell'eta' pensionabile;".
              - La  legge  8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
          pensionistico  obbligatorio e complementare), e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16  agosto  1995,  n. 190,
          supplemento ordinario.
              - Il   decreto   legislativo  30 aprile  1997,  n.  180
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 24,
          della  legge  8 agosto  1995, n. 335, in materia di opzione
          per   la   liquidazione   del   trattamento   pensionistico
          esclusivamente  con le regole del sistema contributivo), e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1997, n.
          145.
              - Il   decreto   legislativo  30 giugno  1994,  n.  509
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,
          della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1994,
          n. 196.
              - Il  decreto  legislativo  10 febbraio  1996,  n.  103
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 25,
          della  legge  8 agosto  1995,  n. 335, in materia di tutela
          previdenziale   obbligatoria   dei  soggetti  che  svolgono
          attivita'  autonoma  di  libera professione), e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   del  2 marzo  1996,  n.  52,
          supplemento ordinario.
              - L'art.  71  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  338
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2001)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000,
          n. 302, supplemento ordinario.
              - Il   decreto  ministeriale  7 febbraio  2003,  n.  57
          (Regolamento  recante  modalita' di attuazione dell'art. 71
          della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  concernente  la
          totalizzazione  dei  periodi  assicurativi)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2003, n. 80.

          Note all'art. 1:
              -   Per il decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda
          nota alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda
          nota alle premesse.
              - Il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n.
          335 del 1995, e' il seguente:
              "26.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".